Scommesse, Tar Campania: “No a rilascio licenza pubblica sicurezza se locale non rispetta distanziometro”

“Ai fini del rilascio della licenza art. 88 del Tulps, la Questura deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti, non solo di quelli richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, ma anche di quelli sul rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime delle attività commerciali dai luoghi ‘sensibili’, cioè da tutti i luoghi (inclusi gli istituti scolastici) nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili rispetto alla tentazione del gioco”. Con questa motivazione il Tar Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala scommesse contro il provvedimento con il quale Questore della Provincia di Avellino ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere la licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta scommesse, in quanto il locale era a meno di 500 metri da un liceo. “La normativa in materia – sottolineano i giudici – mira alla tutela della salute dei soggetti maggiormente esposti e a possibili fenomeni di devianza criminale, potenzialmente coinvolgenti sia le realtà familiari di riferimento sia lo stesso ordine pubblico”. Per il Tar il Questore è tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, “a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, non soltanto di quelli stabiliti dalla legislazione di polizia (pur se siano esercitabili poteri valutativi discrezionali), ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative, tra le quali ha rilievo proprio la normativa sul rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili” e per questo motivo respinge il ricorso della sala scommesse. lp/AGIMEG