Scommesse, se servizio di Internet Point e di PVR sono attività secondarie non necessitano di autorizzazione e comunicazione agli organi competenti

Se il servizio di Internet Point e di punto vendita ricariche svolti nell’esercizio commerciale sono attività secondarie non necessitano di alcuna autorizzazione e comunicazione agli organi competenti. E’ quanto ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha accolto il ricorso presentato da un esercizio commerciale di Lentini (SR), difeso dall’avv. Lo Presti, annullando la sanzione amministrativa di Euro 30.000 irrogata in data 16 luglio 2018 a seguito del verbale di contestazione emesso dagli agenti della Questura di Siracusa, Commissariato di Lentini. Lo scorso mese di luglio un internet Point era stato sanzionato per l’assenza dell’autorizzazione generale e della comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico in merito all’attività di Internet Point che veniva esercitata all’interno dell’esercizio commerciale. Con provvedimento dello scorso 20 settembre il Mise – Ispettorato Territoriale Sicilia – ha riconosciuto fondate le tesi sostenute dalla difesa annullando il verbale di contestazione e la relativa sanzione irrogata al titolare del Bar. cr/AGIMEG