Scommesse, Questura Brescia chiude CTD non sanato. Per il Tar decisione giusta

Il Tar Lombardia conferma il provvedimento con cui il Questore di Brescia ha chiuso un Ctd che non aveva aderito alla sanatoria. Il centro si era conformato al comma 644 della Stabilità 2015 – che impone a chi non ha aderito alla sanatoria di comunicare i propri dati al Questore stesso, e rispettare una serie di prescrizioni sulla raccolta delle scommesse – ma non era in possesso della licenza di pubblica sicurezza. Il Tar, nell’ordinanza cautelare, ricorda che il comma 644 disciplina appunto la situazione dei centri che non hanno aderito alla sanatoria; e “si limita a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti, facendo però salvo (anzi richiamando) quanto previsto dall’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989”, la norma che punisce la raccolta non autorizzata delle scommesse. IL comma 644 prevede inoltre che il centro “deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’art. 88 del R.D n. 773/1931 e che, ove ne sia accertata l’insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell’esercizio o del punto di raccolta”. Nel caso in esame, tuttavia, “l’Amministrazione ha evidenziato a carico del ricorrente, privo di autorizzazione, molteplici denunce sempre per le violazioni cui all’art. 4 della legge n. 401/1989, per esercizio abusivo della raccolta del gioco e scommesse, che appaiono rilevanti ai fini di una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra evidenziati”. Di qui la convalida del provvedimento adottato dalla Questura. lp/AGIMEG