Scommesse, per Tar Liguria ‘non sufficiente licenza estera per raccogliere gioco in Italia”

Non è sufficiente la licenza in un Paese membro per raccogliere gioco in Italia. Secondo il diritto dell’Unione europea, infatti, uno Stato può subordinare la possibilità di offrire gioco al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità: la normativa italiana non è dunque in contrasto con quella comunitaria. Con questa motivazione il Tar Liguria (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso della titolare di un ctd per l’annullamento del provvedimento del Questore di Genova del giugno 2013 di rigetto della richiesta di autorizzazione per la raccolta di scommesse sportive. Il diniego spiega il Tar “è giustificato con riferimento alla necessità che il soggetto, per conto del quale le scommesse sono raccolte, sia titolare di una concessione, circostanza assente nel caso di specie”. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea “in quanto la disciplina di cui all’art. 88 TULPS costituirebbe una indebita restrizione alla libertà di stabilimento e come tale andrebbe disapplicata”, ma per i giudici il ricorso non è fondato. L’art. 88 tulps stabilisce infatti che ‘la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione’. In assenza della richiesta concessione l’autorizzazione alla ricorrente non avrebbe potuto essere rilasciata”.
La causa, tuttavia, verte sul preteso contrasto della normativa italiana con il diritto di stabilimento previsto dal Trattato UE. “Tale contrasto – per il Tar – è stato escluso dalla Corte di giustizia dell’UE. La Corte ha affermato che ‘gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino sul suo territorio’. Ne consegue l’infondatezza del gravame”. cr/AGIMEG