Scommesse, per Cassazione ‘inammissibile’ ricorso su responsabilità penale per esercizio abusivo di giochi e scommesse

La Corte di Cassazione ha ritenuto “inammissibile” il ricorso presentato contro la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la responsabilità penale di un titolare di un centro scommesse per aver svolto attività di raccolta ed accettazione di scommesse senza la necessaria autorizzazione. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con il quale lamentava, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 131 bis cod. pen., il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto che, in quanto rilevabile di ufficio, e dunque indipendentemente da uno specifico motivo di impugnazione, imponeva di considerare sia l’esiguità del danno e del pericolo disquisendosi in ordine ad un fatto implicante la sola tutela risarcitoria di natura patrimoniale, sia la mancanza di abitualità della condotta avendo l’imputato un unico precedente penale non specifico. I supremi giudici hanno invece stabilito che “l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il divieto generale previsto dall’art. 606, ult. comma cod. proc. pen. che preclude la devoluzione a questa Corte di questioni relative al vizio di violazione di legge non sottoposte alla cognizione del giudice di appello, venendo altrimenti meno la funzione del sindacato di legittimità cui è sotteso il presente giudizio. Conseguentemente non gravava neppure sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciarsi, in difetto di uno specifico motivo di gravame o comunque di specifica richiesta, sull’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.”, stabilendo che “nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che ‘la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità'”. lp/AGIMEG