Scommesse, Avv. Parrelli (Sogno di Tolosa) ad Agimeg: “Per Tribunale di Savona la Sanatoria non cancella la discriminazione subìta con il bando Monti”

“Sino all’emanazione di un nuovo bando privo delle clausole di cui è stata affermata l’illegittimità (…) l’unico titolo rispetto al quale operare il giudizio circa la legittimità dell’assenza di titolo concessori in capo all’operatore straniero risulta appunto il bando presente, sicché a fronte della ritenuta illegittimità della sua esclusione la successiva omessa regolarizzazione non vale di per sé ad integrare il reato in contestazione”. Con questa motivazione il Tribunale di Savona ha assolto il titolare di un centro scommesse “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
“La sentenza afferma che sino all’emanazione di un nuovo bando legittimo, l’unico titolo rispetto al quale operare il giudizio di legittimità risulta il bando Monti del 2012 – ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Maria Teresa Parrelli, legale di Sogno di Tolosa – ed essendo stato quello l’ultimo bando emanato, non aver partecipato alla sanatoria non integra il reato. In altre parole, il giudice del Tribunale di Savona ha affermato che non c’è reato per chi opera senza sanatoria in quanto aderirvi sarebbe stato antieconomico e discriminatorio”.
Una sentenza, l’ennesima ottenuta dalla società Sogno di Tolosa, che evidenzia come “anche in caso di violazione invocata da un soggetto estero che non abbia partecipato alla gara (proprio sulla base della discriminatorietà del bando) il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria, venendo così meno l’illiceità dell’assenza di titolo concessorio in capo al bookmaker estero per conto del quale opera il soggetto interno e, con essa, il presupposto per la configurabilità del reato di cui all’art. 4 per il quale si procede, il che conduce alla pronuncia assolutoria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Tale conclusione non pare modificabile per il fatto che la Sogno di Tolosa non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione promossa dalla citata Legge di Stabilità 2015: al riguardo, va infatti osservato che, sino all’emanazione di un nuovo bando privo delle clausole di cui è stata affermata l’illegittimità (…) l’unico titolo rispetto al quale operare il giudizio circa la legittimità dell’assenza di titolo concessorio in capo all’operatore straniero risulta appunto il bando presente, sicché a fronte della ritenuta illegittimità della sua esclusione la successiva omessa regolarizzazione non vale di per sé ad integrare il reato in contestazione”. Il giudice sottolinea inoltre come “il carattere discriminatorio della clausola di cessione non onerosa (della rete ndr) anche nella sua valenza indiretta, ossia nel suo effetto di indurre ingiustamente gli operatori a non partecipare alla gara, appunto per non essere sottoposti a un regime concessorio contrastante con i principi dell’Unione (‘Non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione in conseguenza della mancata partecipazione al bando di gara, a causa della non conformità, nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia del regime concessori interno agli articoli 49 e 56 TFUE’)”. All’imputato era contestato “il reato di aver svolto attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire la raccolta in via telematica di scommesse in favore di un allibratore straniero, nella specie la società Sogno di Tolosa parimenti privo di concessione”.
“Il processo risale ad un fatto del 2015, quindi ci avevano contestato di non aver partecipato né al Bando del 2012 né alla sanatoria al 2015 – ha detto ancora l’avvocato Parrelli – ma anche se non abbiamo partecipato al bando Monti, il giudice afferma che abbiamo fatto bene a non farlo in quanto per noi sarebbe stato antieconomico. Questa vittoria a Savona per noi è molto importante e integra altri successi, come quello di tre giorni fa al Tribunale di Genova, e segue altre vittorie conseguite nelle scorse settimane a Lucca e Tivoli”. cr/AGIMEG