Scommesse, Consiglio di Stato respinge ricorso contro distanziometro: “Cessazione attività motivata da esigenze di ordine generale di lotta alla ludopatia”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto un ricorso per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Puglia, Sezione staccata di Lecce, concernente un ordine di cessazione della gestione di un punto di raccolta delle scommesse. Per il CdS sono state violate le “distanze del centro di raccolta delle scommesse gestito dall’appellante da luoghi sensibili, come rappresentato nel provvedimento impugnato e nel presupposto accertamento della polizia locale”. Inoltre è stato “evidenziato che il pericolo di pregiudizio allegato (…) deve ritenersi subvalente rispetto alle esigenze di ordine generale di contrasto alla ludopatia poste a fondamento dell’ordine di cessazione; considerato pertanto che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare”, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello. lp/AGIMEG