Scommesse, Cassazione respinge ricorso ctd su sequestro attrezzature: “Centro privo di autorizzazione collegato a bookmaker senza concessione”

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare di un ctd collegato a un operatore estero contro l’ordinanza del Tribunale di Taranto di sequestro delle attrezzature per la raccolta delle scommesse. La Cassazione osserva che il Tribunale “ha evidenziato il fumus del reato in ragione di quanto accertato a seguito del sopralluogo nel centro scommesse sito in Taranto, all’interno del quale era in corso l’attività di raccolta di scommesse da parte di avventori che dichiaravano di aver effettuato la scommessa consegnando direttamente la puntata al gestore che rilasciava il titolo”. Il gestore e ricorrente inoltre era “privo di autorizzazione ex art. 88 TULPS, affiliato in virtù di un rapporto di collaborazione con una società maltese e operante attraverso uno sportello virtuale attraverso cui promuove l’intermediazione telematica, ponendo in contatto lo scommettitore con il gestore delle scommesse estero, privo a sua volta della concessione, nonché la legittimità del sequestro per impedire la prosecuzione dell’attività illecita in corso. Motivazione congrua e corretta sul piano del diritto e rispetto alla quale il ricorrente non muove censure, non contestando né la situazione fattuale accertata, né l’assenza di licenza/ concessione in capo al medesimo e alla società straniera. In primo luogo, deve darsi atto che il Tribunale del riesame ha risposto congruamente ai profili di compatibilità del diritto interno con quello comunitario sollevati dal ricorrente, evidenziando come la società  avesse deciso di non partecipare al Bando Monti.  E’ stato correttamente escluso che, nei confronti della società, per conto della quale opera l’agente, sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo della arbitraria esclusione dalla gara per il rilascio della concessione, giacchè la non partecipazione era frutto di una libera scelta dettata da convenienza economica e non di una lesiva condotta impeditiva a partecipare degli interessi legittimi di tutti gli operatori, motivazione corretta che si è confrontata con i principi sopra evidenziati e ne ha fatto corretta applicazione”. lp/AGIMEG