Scommesse, Cassazione respinge istanza dissequestro centro Betuniq: “Esclusione bando Monti non discriminatoria ma motivata da insufficiente capacità economico-finanziaria”

Per la Cassazione è “infondato” il ricorso di un titolare di un’agenzia Betuniq contro il provvedimento del Tribunale di Trani che ha rigettato l’istanza “volta ad ottenere il dissequestro delle cose che erano state sottoposte a vincolo in relazione al reato di intermediazione scommesse”. La vicenda oggetto del giudizio attiene all’attività di raccolta delle scommesse su competizioni sportive accettate all’estero dalla società maltese
UniqGroup Ltd svolta sotto le insegne ‘Betuniq’ in assenza della autorizzazione prevista dall’art. 88 TULPS e della concessione rilasciata da A.A.M.S. alla società estera. La Cassazione ha dato ragione al Tribunale di Trani che ha affermato come
la ragione essenziale dell’esclusione dal bando Monti, richiamato dalla difesa del ricorrente come discriminatorio nei confronti della società “era da rinvenirsi nella mancata dimostrazione della capacità economico-finanziaria, requisito non discriminatorio, e che nel procedimento non era stata dimostrata la solidità e affidabilità economicofinanziaria”, aggiungendo che “in sede di rinvio il Tribunale ha ritenuto del tutto generica la asserzione della lamentata discriminazione, non essendo stato allegato e documentato come essa
si sarebbe concretizzata in danno dello specifico istante”. Per la Cassazione dunque, “ciò premesso, si può considerare che il collegio territoriale ha evidenziato che alla deduzione della discriminazione non era seguita la dimostrazione dei dati fattuali dai quali desumerla (le garanzie offerte)”. lp/AGIMEG