Scommesse, Cassazione: “Bet1128 discriminata da schema di convenzione bando di gara”. Avv. Scarano: “Orientamento conforme a quanto disposto dalla CGE”

La Cassazione ha annullato con rinvio un’altra ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Mantova accogliendo il ricorso presentato dall’avv. Vincenzo Maria Scarano, difensore del CTD e della società maltese Bet1128. La Suprema Corte ha sostanzialmente ribadito il contenuto della ordinanza Gaiti ed altri emessa dalla Corte di Giustizia Europea, in continuità a quanto già disposto con altre sentenze emesse nel mese scorso, annullando il provvedimento emesso dal Tribunale che aveva dato una interpretazione negativa. I principi espressi sono stati già oggetto di valutazione da molti tribunali di merito che ne hanno accolto la validità e l’efficacia tra cui un importante riconoscimento è stato contestualmente fornito dal Tribunale del Riesame di Napoli che con un’ordinanza ha motivato sul punto dissequestrando il CTD collegato a Bet1128. “L’orientamento della Suprema Corte è evidente – ha dichiarato l’avv. Scarano – e conforme a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea prima e ribadito da ormai innumerevoli sentenze che attestano la discriminazione operata nei confronti di Bet1128 dallo schema di convenzione del bando di gara e di conseguenza dei titolari dei CTD ad essa collegati da un rapporto contrattuale. Aspetto che ha colto con molta attenzione il Tribunale del Riesame di Napoli, valutando la singola posizione processuale dei miei assistiti. Ancora una volta, dunque, a testimonianza dei notevoli risultati sin qui ottenuti – ricordo anche altre vittorie a Oristano, Nola e Taranto – la Cassazione ha espresso un chiaro orientamento nei confronti di Bet1128 in tema di discriminazione indiretta: la Cassazione in altre parole stabilisce che non si applica il discorso di legittimità in sede amministrativa e la Bet1128, non avendo partecipato direttamente al bando, ma avendolo impugnato, è stata discriminata indirettamente”. lp/AGIMEG