Scommesse, Cassazione annulla ordinanza sequestro ctd Stanley: “Ricorso fondato per persistente incompatibilità con principi comunitari, bandi scommesse discriminanti”

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale di Brindisi che aveva convalidato il sequestro probatorio di attrezzature informatiche per ricezione e trasmissione di scommesse di un ctd Stanley. Per i supremi giudici il ricorso “è fondato per la persistente incompatibilità, con i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, della disciplina nazionale di regolazione dell’attività di raccolta delle scommesse (…) e dei bandi conseguentemente pubblicati, in quanto discriminante, sotto vari aspetti, rispetto ai restanti operatori, la posizione di Stanleybet Malta cui la ricorrente è collegata”. La Cassazione ricorda infatti come “è la stessa Corte di Giustizia ad avere chiarito (…) che sia la revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni sia la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni sono soluzioni ‘in linea di principio idonee a rimediare, quanto meno per il futuro, all’esclusione illegittima di alcuni operatori, permettendo a questi ultimi di esercitare la loro attività sul mercato alle stesse condizioni applicabili agli operatori esistenti’. In tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni rilasciate in passato, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti”. In merito alla cessione delle attrezzature a titolo non oneroso, la Cassazione fa notare come “spetta al giudice del rinvio valutare se la circostanza che la cessione non sia imposta in modo sistematico ma avvenga solo dietro espressa richiesta dell’Amministrazione dei Monopoli incida o meno sulla idoneità della disposizione a raggiungere l’obiettivo perseguito; il carattere non oneroso della cessione forzata pare contrastare con il requisito di proporzionalità in particolare quando l’obiettivo di continuità dell’attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata ma a titolo oneroso a prezzi di mercato”. lp/AGIMEG