Scommesse, Cassazione accoglie ricorsi ctd Stanley: “Tribunali valutino  proporzionalità ordinanze e loro natura discriminatoria”

I ricorsi sono parzialmente fondati e devono dunque essere accolti. Così la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ai rispettivi Tribunali – tra cui quelli di Treviso, Napoli, Salerno, Potenza e Palermo – le ordinanze di sequestro di apparecchiature telematiche per la raccolta scommesse di una quindicina di ctd Stanley. Per la Cassazione “si tratterà, evidentemente, di effettuare una valutazione del grado, per così dire, di “antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 (…)”. Pretendendosi, infatti, dai ricorrenti la disapplicazione dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989 in quanto fondata sul trattamento discriminatorio nei confronti dei centri scommesse, per i supremi giudici la valutazione relativa “deve essere formulata al momento in cui, non partecipando la Stanley al bando del 2012, e non essendo, dunque, stata rilasciata la relativa concessione, l’esercizio dell’attività venne svolto in carenza di autorizzazione; né la intervenuta abrogazione (…) che rappresenterebbe, semmai, il motivo della mancata partecipazione di Stanleybet alle gare, può avere effetto retroattivo, nel senso della insussistenza del fatto-reato addebitato, secondo la tesi accusatoria, ai ricorrenti”. Ne consegue dunque che “l’ordinanza impugnata deve essere annullata” con rinvio ai diversi Tribunali che  procederanno “a nuovo esame con l’esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell’impugnazione cautelare e, dunque, potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti. Il Tribunale avrà, altresì, ampia facoltà di valorizzare ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto e, dunque, al fine di operare la valutazione sulla concreta natura discriminatoria o meno nei confronti dell’operatore straniero”. lp/AGIMEG