Scommesse, Avv. Parrelli (Betn1): “Agenzia di Ceriale (SV) assolta perché il fatto non sussiste. Riconosciuto operato dei soggetti che non hanno aderito alla sanatoria fiscale”

La  compagnia Sogno di Tolosa Ltd  comunica che in data odierna sono state depositate le motivazioni dell’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” dell’agenzia Betn1 di Ceriale, in provincia di Savona. “Di notevole interesse – sottolinea l’avvocato Mariateresa Parrelli – è la lettura, da parte del giudice, della legge 190/2014 e più precisamente del comma 644 che indica la volontà del legislatore di riconoscere anche amministrativamente l’operato di quei soggetti che non hanno aderito alla sanatoria fiscale prevista invece dal comma 643 della medesima legge. Infatti in un passaggio della sentenza la corte del tribunale di Savona scrive: ‘Come detto, lo stesso legislatore, con la legge di stabilita’ del 2015 (n.190/2014 e n. 208/2015 ), all’art. 1 comma 644, nei riguardi dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione, ha disposto la chiusura immediata dell’esercizio o del punto di raccolta ove si accerti che il gestore non sia possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo. Nel caso che ci occupa, non e’ stato disposto in tal senso da parte della Autorita’ di pubblica sicurezza. Anzi, la Questura di Savona ha preso specificamente in considerazione tale ipotesi ed ha concluso, con provvedimento in data 15/12/2016 (agli atti), che non sussistessero i presupposti per un intervento di chiusura, disponendo la conclusione del procedimento'”. Per l’avvocato Parrelli, “come sempre sostenuto dalla nostra Società la legge che norma chi vuole operare in modo trasfontaliero la raccolta di scommesse è stata inserita nell’ordinamento italiano nel 2015, come dimostrano le numerose sentenze di assoluzione a favore dell’agenzie Betn1 distribuite sul territorio nazionale da parte dei tribunali italiani applicando l’art.1 comma 644 della legge 190/2014. Cogliamo l’occasione anche di comunicare la nuova assoluzione dell’agenzia Betn1 di Pietra Ligure con la motivazione “il fatto non è previsto dalla legge come reato ” a conferma che oggi il legislatore italiano ha eliminato qualsiasi forma di discriminazione nello svolgimento dell’attivita’ di raccolta scommesse tra soggetti titolari di concessione italiana ovvero autorizzati da un Paese membro della Comunita’ Europea”. lp/AGIMEG