Operazione Gaming off line: Cassazione rivede la posizione di un Ctd. Forse non era consapevole di agevolare il clan Cappello-Bonaccorsi

La Seconda Sezione Penale annulla con rinvio l’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari nei confronti del titolare di un Ctd coinvolto nell’operazione Gaming Off Line, ma per la sola parte che riconosce l’aggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione mafiosa. L’operazione è stata condotta nbel novembre del 2018 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, e ha consentito di smantellare un’associazione che gestiva attraverso dei siti illegali un vasto giro di scommesse; tra i reati contestati – oltre all’illecito esercizio di giochi e scommesse – ci sono anche la truffa aggravata ai danni dello Stato, e l’autoriciclaggio. Il sodalizio poi agiva sotto l’egida del clan Cappello-Bonaccorsi, consentendone, in maniera determinante, l’infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line.
Per quanto riguarda la posizione del Ctd, la Cassazione sottolinea che “non risulta ravvisabile alcuna violazione di legge o alcun vizio motivazionale” nella parte dell’ordinanza del Tribunale di Catania in cui si riconosce che il titolare partecipasse al sodalizio criminale. “Neppure la difesa del ricorrente contesta in fatto od in diritto l’esistenza del sodalizio criminale de quo e la conseguente provocazione dei danni arrecati all’Erario” sottolinea la Suprema Corte. Sulla posizione del centro pesano sia le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, sia unma serie di intercettazioni di conversazioni copn il direttore del sodalizio; i due “hanno apertamente colloquiato di movimenti economici che a loro volta si inseriscono in un’ulteriore serie di conversazioni all’evidenza riguardanti (…) l’illecita attività di gioco clandestino”. Per l’aggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione mafiosa, la Cassazione sottolinea tuttavia che “ha natura soggettiva ed è pertanto applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l’associazione”. Il Tribunale del Riesame ha “apoditticamente” affermato che il titolare del centro ha “conseguito interessi illeciti e consapevolmente coincidenti con quelli perseguiti e conseguiti dalla compagine mafiosa”. Per la Cassazione ha effettuato “una immotivata traslazione tra la consapevolezza dell’uomo di partecipare all’associazione”comune” (..) e “la (non altrimenti motivata) consapevolezza che l’associazione (…) agevolavano anche il clan mafioso”. Di qui la richiesta al Tribunale di Catania di effettuare un “ulteriore approfondimento motivazionale”. lp/AGIMEG