Operazione Carminius, Cassazione annulla la custodia cautelare in carcere per il titolare di una sala da gioco

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione annulla con rinvio la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di un indagato dell’operazione Carminius che avrebbe favorito il radicamento di una famiglia ‘ndranghetista nel Piemonte “agevolandone l’attività nel traffico di banconote falsificate e l’inserimento in quello della gestione del gioco d’azzardo”. L’operazione – condotta nel marzo scorso – ha portato all’arresto di 17 persone e al sequestro di beni per 45 milioni, consentendo di fare luce sugli interessi gestiti dal clan Bonavota di Sant’Onofrio. L’indagato in questione è sostanzialmente accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, ma per la Cassazione il provvedimento del Tribunale di Torino – con cui viene appunto disposta la custodia cautelare in carcere – presenta dei vizi di motivazione. Non viene infatti individuato “l’effettivo contributo concorsuale” che l’uomo avrebbe offerto al clan. Per questo tipo di reato, spiega infatti la Suprema Corte, “è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale venga dimostrata la reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente”. In particolare, per quanto riguarda il settore del gioco, il Tribunale fa riferimento a degli “accordi intervenuti con la cosca per la realizzazione di una sala giochi”. Ma, osserva la Cassazione, “fermo l’inequivoco significato delle conversazioni intercettate dagli inquirenti, nulla viene precisato in ordine al buon fine del progetto ed all’effettivo avvio dell’attività in questione”. Inoltre, “i giudici del riesame nemmeno hanno chiarito la reale rilevanza del suddetto progetto ai fini della configurabilità del reato contestato”. L’uomo avrebbe infatti proposto di realizzare una sala da gioco legale seguendo delle modalità lecite, in sostanza il Tribunale di Torino deve chiarire come questo progetto “integrerebbe in concreto un contributo concorsuale” all’attività della cosca. rg/AGIMEG