Lotto, Tar Lombardia dichiara improcedibile ricorso contro revoca licenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha dichiarato improcedibile il ricorso di un titolare di una ricevitoria del lotto contro il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli recante la revoca della gestione della rivendita e della ricevitoria site in San Giorgio di Lomellina (PV). “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la revoca della gestione della rivendita e della ricevitoria evidenziando che il titolare, da un lato, non ha gestito il gioco del lotto dal 2012, dall’altro, non ha eseguito i prelevamenti di generi di monopolio dal mese di agosto 2015, quindi il provvedimento ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni rese dal titolare in ordine alla dipendenza della mancata gestione della rivendita-ricevitoria da gravi motivi di salute suoi e del coadiutore, mentre ha considerato non dimostrato il fatto che la mancata raccolta del gioco del lotto sarebbe stata causata da continui guasti tecnici del macchinario dì cui è stata data comunicazione ai tecnici; quindi, l’amministrazione ha ritenuto che i fatti indicati, a causa dell’ “assoluta mancanza di motivi giustificativi e per l’inaccettabilità di quelli addotti” fossero “di natura e gravità tali da comportare la revoca della gestione a norma dell’art.34, della legge 1293/57”. Il Tribunale evidenzia che, con apposita memoria depositata in giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’impugnazione nella parte relativa alla revoca della licenza di ricevitoria lotto.
Ne deriva che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. lp/AGIMEG