Lotto, Consiglio di Stato conferma la revoca della concessione a una ricevitoria. “Proventi versati in ritardo”

“Non sussistono le condizioni” per sospendere la revoca della concessione a una ricevitoria del Lotto “atteso che l’Amministrazione prima, e il T.a.r. poi, sembrano aver fatto buon governo delle norme (anche convenzionali) e dei principi applicabili alla fattispecie”. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva avanzata da una ricevitoria del Lotto del Beneventano contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la revoca della concessione. Il Tar Lazio in primo grado aveva spiegato che “costituisce circostanza incontroversa che la ricorrente abbia, dapprima, mancato di versare tempestivamente i proventi del gioco del lotto” e successivamente abbia “mancato di rispettare il nuovo termine perentorio di gg.5, come posto dall’amministrazione ai sensi del disciplinare di concessione (versando viceversa il dovuto solo dopo 57 gg)”. E spiegava che “la gravità dell’inadempimento è già valutata ex ante dalla normativa di riferimento e dalle pattuizioni convenzionali”, e che “l’amministrazione non è infatti tenuta ad apprezzare ulteriormente la gravità dell’inadempimento “. IN sostanza quindi, la revoca della concessione in una simile circostanza ” si atteggia quale atto vincolato, correttamente assunto dall’amministrazione a tutela di interessi superiori e giustificato dalla natura “protetta” del contratto avente ad oggetto una concessione dello Stato nonché dalla qualifica di agente contabile assunta dal ricevitore”.  lp/AGIMEG