La Cassazione torna sull’imposta sugli intrattenimenti: Quella del 2004 non si fraziona, anche se le macchine sono state distrutte dopo pochi mesi

“Per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento – dell’imposta sugli intrattenimenti – in relazione all’effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l’anno 2004 il pagamento dell’imposta in misura ridotta”. Lo ribadisce la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso intentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia. Al centro della vicenda ancora la tassa sugli intrattenimenti che le società dovevano versare sugli apparecchi comma 7. Il Legislatore stabilì che questa tipologia di macchine venisse distrutta nel 2004, e decise che per quell’anno l’imposta sugli intrattenimenti venisse versata in misura ridotta, proprio in considerazione del minor utilizzo. Alcuni gestori hanno comunque provato a sostenere che l’importo ridotto dovesse essere ulteriormente frazionato, sulla base dei mesi di effettivo utilizzo.