Ippica, Tar Marche respinge ricorso ippodromo Civitanova: “Rilancio scommesse passa da maggiore equilibrio numero di corse”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha respinto il ricorso dell’ippodromo di Civitanova Marche contro la delibera  UNIRE concernenti la programmazione delle corse negli ippodromi italiani, nel 2007, nella parte in cui si assegna all’ippodromo marchigiano solo 17 corse differenziate, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Per il Tar “il calendario impugnato, adottato l’1.6.2007, è stato redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Commissario Straordinario. In particolare, nei criteri ispiratori, si parla di un contesto dove sono più le corse rispetto ai cavalli in attività. Le scelte del calendario prevedono una penalizzazione delle corse cosiddette differenziate, quindi meno importanti rispetto a quelle ordinarie. Infatti, il criterio della maggiore redditività delle corse, utilizzato l’anno precedente, aveva portato alla penalizzazione delle corse più importanti, non essendoci proporzionalità tra l’ammontare delle scommesse e l’importanza delle corse. Si prevedono, per il calendario, vari criteri generali, tra cui una riduzione delle corse secondo canoni omogeneità, equa distribuzione, perseguendosi un criterio selettivo che dovrà portare poi all’equilibrio fra economicità, funzionalità, promozione dello spettacolo ippico, in una prospettiva di rilancio delle scommesse. Inoltre, la delibera si prevede una riduzione minore negli ippodromi di maggiori dimensioni rispetto agli ippodromi minori (quale quello gestito dalla ricorrente), volta a superare alcune sperequazioni avvenute per il precedente anno. (…) Quindi, pur riscontrandosi una forte diminuzione rispetto all’anno precedente, la stessa corrisponde a un fortissimo aumento riscontratosi nei due anni precedenti (caratterizzati, come già detto, dalla perdita dell’equilibrio tra corse ordinarie e differenziate) . Ne consegue che, in base ai principi giurisprudenziali sopra ricordati, la decisione dell’UNIRE – tutt’altro che illogica o discriminatoria – non richiede una motivazione dettagliata”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. lp/AGIMEG