Ippica, Tar Lazio su mancati stanziamenti premi ippodromo Genova: “Acquisire ulteriori chiarimenti per valutare eventuali danni”

“Occorre acquisire gli opportuni chiarimenti circa la persistente vigenza ed efficacia dell’atto impugnato con ricorso originario anche al fine di valutare una eventuale causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse”. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio (Sezione Seconda Ter) in merito al ricorso dell’ippodromo di Genova per l’annullamento della riduzione all’ippodromo degli stanziamenti a premi per i mesi di febbraio e marzo 2015. La società ricorrente, che gestisce l’attività ippica dell’ippodromo di Genova (Ippodromo dei fiori), ha infatti impugnato la d.d. n. 3088 del 21.1.2015 col quale il Ministero ha ridotto, per i soli mesi di gennaio e febbraio 2015, lo stanziamento ordinario a favore di tutte le società di corsa al galoppo ed al trotto del 10% con corrispondente riduzione degli stanziamenti dei premi per ogni giornata di corsa, che – nel caso della ricorrente – sono passati, rispettivamente, da € 150.000 a € 135.000 e da € 30.000 x giornata ad € 27.000. “Il provvedimento – ricorda il Tar – è stato adottato nelle more della definizione degli stanziamenti a premi per tutto l’anno 2015 e a causa ‘dell’incertezza delle disponibilità finanziarie’. Espone la ricorrente che il provvedimento impugnato si pone come ultimo atto di una serie di provvedimenti peggiorativi delle condizioni finanziarie dell’ippodromo della ricorrente (ad es. riduzione del corrispettivo impianti, riduzione delle giornate di corsa, ecc.). La scelta di ridurre lo stanziamento di montepremi per ciascuna giornata di corsa avrebbe come effetto una complessiva svalutazione dell’ippodromo, in quanto ne deriverà inevitabilmente una riduzione degli introiti delle scommesse e una minore qualità dei cavalli e dei fantini”. In tale quadro, ritiene il Collegio che “occorra acquisire da entrambe le parti gli opportuni chiarimenti in punto di fatto circa la persistente vigenza ed efficacia dell’atto impugnato con ricorso originario (determinazione prot. n. 3088/2015) anche al fine di valutare una eventuale causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. (…). Deve dunque essere assegnato il termine di giorni 60, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, da effettuarsi a cura di parte ricorrente presso la sede reale dell’amministrazione resistente, con rinvio per il prosieguo all’udienza pubblica del 4.4.2017, unicamente per la trattazione del ricorso originario”. lp/AGIMEG