Ippica, Tar Lazio dichiara inammissibile ricorso ippodromo Capannelle  su nuovi criteri di classificazione ippodromi nazionali

“La censura è infondata, dal momento che, anche alla luce delle difese del Ministero, non si apprezza il lamentato contrasto con le esigenze di razionalizzazione delle risorse, attesa l’esistenza delle ulteriori e concomitanti esigenze di tutela che rendono, all’esame estrinseco della funzione amministrativa, non irragionevole né illogica la decisione assunta dall’amministrazione”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Hippogroup Roma Capannelle Spa per l’annullamento del decreto n. 681/16 recante “criteri generali per l’erogazione delle sovvenzioni in favore delle societa’ di corse e per la classificazione degli ippodromi”, del decreto n. 29303 del 10 aprile 2017 che ha fissato i criteri generali per la predisposizione del calendario nazionale delle corse per l’anno 2017 e del decreto n. 32625 del 21 aprile 2017 avente ad oggetto il calendario nazionale delle corse per il periodo maggio-dicembre 2017. Il Tar sottolinea come “nell’odierno giudizio, la società ricorrente impugna il decreto con il quale il Ministero intimato ha disposto nuovi criteri di classificazione degli ippodromi nazionali e, dopo l’avvenuto differimento dell’entrata in vigore del decreto stesso, i provvedimenti successivamente adottati con i quali sono stati determinati i criteri generali per la predisposizione del calendario nazionale delle corse ed il calendario stesso. Deve preliminarmente rilevare il Collegio che la domanda di annullamento del decreto impugnato con il ricorso introduttivo è in tutto sovrapponibile a quella già esaminata dal Collegio nel giudizio nr. 3378/2016 e che è stata respinta con la sentenza nr. 11317/16 alle cui conclusioni è sufficiente rimandare, non risultando dedotte argomentazioni nuove o comunque sufficienti ad indurne una rimeditazione”. Il Tar sottolinea infatti che “non è possibile alla ricorrente conoscere in anticipo quale sarà la propria classificazione e dunque non sussiste il requisito processuale dell’attualità (e della certezza) della lesione lamentata quale presupposto delle censure di legittimità dedotte, con la conseguenza che l’odierno ricorso – come quello deciso con sentenza nr. 11317/16 – introduce una critica di ordine generale “oggettivo” al sistema di classificazione adottato dal Ministero. (…) Oppone l’Amministrazione che lo scopo dei criteri adottati vuole essere quello di migliorare la selezione dei cavalli e di massimizzare entrate; la rimodulazione delle quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse – tenuto conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommessa – vuole garantire che l’ammontare dei prelievi per il MIPAAF sia proporzionale al crescere alla difficoltà del tipo di scommessa (come da esempio in atti che non è necessario riportare, essendo noti alle parti); la razionalizzazione delle giornate è stata effettuata tenendo conto della media partenti del 2016 di ogni singolo ippodromo rapportato al dato nazionale, considerando le diversità tra galoppo (selezione che risponde ad esigenze anche economiche) e trotto (selezione centrata sulla qualità dei cavalli)”. lp/AGIMEG