Scommesse, Tar Veneto accoglie ricorso contro diniego autorizzazione raccolta: “Attività regolarizzata dopo adesione a sanatoria”

“Non possono essere riferiti ai Litteri i fatti e le situazioni antecedenti all’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 1, comma 643 della legge n. 190/2014, atteso che la sanatoria contenuta nella citata legge ha posto nel nulla ogni addebito a loro carico”. Con queste motivazioni il Tar Veneto (terza sezione) ha accolto il ricorso del titolare di una società operante nel settore delle scommesse a cui era stata negata “l’autorizzazione (ex art. 88 T.U.L.P.S.) per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse”. “Se lo scopo della sanatoria in questione era quello di ricondurre le attività dei soggetti che offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al regime ordinario di concessione (e di controllo) da parte dell’Agenzia dei Monopoli anche attraverso l’acquisizione della licenza ex art. 88 TULPS, l’Ufficio non può porre ora a fondamento del diniego proprio i medesimi fatti e le circostanze oggetto della procedura di regolarizzazione”. I fratelli Litteri, prosegue il Tar, sono persone corrette, di “buona condotta morale e civile in genere, in pubblico godono buona stima e reputazione, non risulta che si accompagnino con persone controindicate” e “che non hanno precedenti o pendenze penali a loro carico (fatta eccezione di un carico pendente nei confronti di Litteri Giuseppe)”, carico relativo all’attività poi liberalizzata” grazie alla sanatoria “e dal quale lo stesso è stato assolto da Tribunale di Enna perché il fatto non sussiste”. Tra le motivazioni dell’accoglimento il fatto che “non può ritenersi che la mera sottoposizione dell’interessato a un’indagine penale e/o l’essere parenti di soggetti pregiudicati possano comportare ex se la perdita del requisito della buona condotta, dovendo quest’ultima essere valutata in concreto e in relazione alla prevedibilità ragionevole e motivata circa l’abuso dell’autorizzazione”. I motivi della negazione dell’88 Tulps erano legati anche al fatto che i locali della suddetta società “possono considerarsi facile ed idoneo luogo di incontro o di contatto, anche mediato tra appartenenti alla criminalità organizzata”, e ritendo di fatto il titolare un ‘prestanome’ “nella gestione dell’attività di raccolta scommesse, espediente rivolto ad eludere l’ostacolo costituito dalle condizioni soggettive di chi intende gestire un esercizio”. pc/AGIMEG