Giochi, Tar Umbria respinge ricorso contro limiti orari sale: “Proporzionati a obiettivi di interesse generale”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) ha respinto un ricorso contro il Comune di Bastia Umbra per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza del Sindaco di “Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e degli apparecchi autorizzati ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., nonché degli apparecchi/congegni di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, T.U.L.P.S., presenti in esercizio a qualsiasi titolo all’interno del territorio del Comune di Bastia Umbra”. Il Tar ha evidenziato “ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la carenza di sufficienti profili di “fumus boni iuris” considerando che la limitazione sugli orari ex art. 50 c. 7 T.u.e.l. impugnata appare proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale concretamente perseguiti, idonei a conformare l’attività di esercizio delle sale giochi”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare. lp/AGIMEG