Giochi, Tar Lombardia accoglie ricorso sala Vlt contro distanziometro: “Nella categoria ‘istituti scolastici’ non rientrano gli asili nido”

“Nella categoria degli ‘istituti scolastici’ non possono farsi rientrare gli asili nido, in quanto appartenenti al sistema del welfare e non dell’istruzione”. Con questa motivazione, il Tar Lombardia – sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) – ha accolto un ricorso di una sala Vlt di Castegnato (BS) contro il distanziometro, per l’annullamento della comunicazione di diniego della comunicazione di inizio lavori, notificata il 22 luglio 2016 e della deliberazione Giunta comunale n. 64/2014, nella parte in cui individua l’asilo nido quale luogo sensibile ai sensi della deliberazione Giunta regionale n. 1274/2014. Il Comune comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della comunicazione di inizio lavori per interventi in edilizia libera, in quanto “la Giunta Regionale ha stabilito che l’installazione di nuovi apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo lecito sia possibile solo in locali situati ad una distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili” e “l’asilo nido sarebbe da considerarsi quale ‘struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-sanitario’ e pertanto un luogo sensibile. Tuttavia il Tar ha riconosciuto come “nella categoria degli ‘istituti scolastici’ non possono farsi rientrare gli asili nido, in quanto appartenenti al sistema del welfare e non dell’istruzione” e che “il riconoscimento dell’appartenenza al sistema del welfare non vale a giustificare la classificazione dell’asilo nido come ‘struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-sanitario’ , non essendo direttamente assimilabile l’attività di cura svolta a favore di minori della fascia di età 0-3 anni a quella propria dei suddetti ambiti”. Nel caso di specie, sottolinea il Tar, “non può certamente dirsi che la presenza e l’operatività della struttura (peraltro micronido e non asilo nido), gestita in Castegnato dall’Associazione “The nappy gang” ma sfornita della indispensabile agibilità, sia conforme alle vigenti disposizioni di legge e possa, dunque, essere legittimamente considerata un luogo sensibile rispetto al quale fare osservare la distanza minima di 500 metri per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”. cr/AGIMEG