Giochi, Tar Lazio nega autorizzazione raccolta Lotto: “Mancano sussistenti esigenze di servizio”

Il Tar del Lazio, seconda sezione, ha respinto definendolo “infondato” il ricorso di un esercente romano contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli ha negato il rilascio della concessione per la raccolta del gioco del Lotto “in considerazione del fatto che la rete delle ricevitorie esistenti nel territorio comunale non fa ritenere sussistenti esigenze di servizio che possano giustificare, al momento, l’istituzione di un ulteriore punto di raccolta del gioco del Lotto”. La ricorrente ha evidenziato che “sussiste la condizione della distanza minima tra la rivendita dell’istante e le altre rivendite autorizzate alla raccolta del gioco del lotto, mentre le motivazioni che giustificherebbero il rigetto dell’istanza sarebbero ignote, non essendo possibile comprendere il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione nell’esercizio del proprio potere” e che “la zona in cui è ubicata la ricevitoria è un insediamento abitativo di recente realizzazione, per il quale sarebbe agevole prevedere che la densità abitativa sia destinata ad aumentare nel prossimo futuro”. Nella sentenza, i giudici hanno citato l’articolo 2 del decreto direttoriale 16 maggio 2007, come modificato dal decreto direttoriale 13 dicembre 2012, che “ha attribuito alla Direzione per i Giochi, Ufficio Lotto e Lotterie – acquisito il parere di apposita Commissione costituita da rappresentanti dell’Agenzia e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale – il potere discrezionale di rilasciare nuove concessioni a rivendite di generi di monopolio, pur in assenza dei requisiti reddituali, qualora la rivendita più vicina a quella richiedente sia posta a distanza di almeno 1.000 metri (la distanza è ridotta ad almeno 400 metri per i Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti)”. dar/AGIMEG