“L’autorizzazione ex art. 88 TULPS di competenza del Questore” non esclude “l’applicazione delle disposizioni dettate dal regolamento comunale” in materia di distanze dai luoghi sensibili. E Inoltre, il locale prescelto per l’apertura “non rispetta i limiti posti dall’art. 6 del regolamento sale da gioco sulle distanze dal luoghi sensibili”. E’ una delle motivazioni con cui il Tar Campania – in sede cautelare – ha respinto la richiesta di sospensiva di una sala Vlt di Napoli. La sala – che voleva aprire i battenti in piazza Bagnoli – si era scagliata contro il Regolamento sul gioco adottato dal Capoluogo campano e contro il rigetto della domanda di apertura. Il Collegio ha però sottolineato che l’art. 50, comma 7, del Testo Unico sugli Enti Locali “affida al sindaco il potere di coordinare e riorganizzare sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito di eventuali criteri fìssati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”. E quindi che “con il Regolamento impugnato il consiglio comunale si è limitato a fissare un orario massimo, mentre il sindaco, con la successiva Ordinanza n. I del 4 aprile 2016, atto che non risulta essere stata impugnata dall’odierna ricorrente, ha disciplinato nel dettaglio il periodo temporale di esercizio”. rg/AGIMEG