Giochi, Tar Campania difende regolamento Napoli: “Licenza PS non esonera dal rispetto delle distanze”

“L’autorizzazione ex art. 88 TULPS di competenza del Questore” non esclude “l’applicazione delle disposizioni dettate dal regolamento comunale” in materia di distanze dai luoghi sensibili. E Inoltre, il locale prescelto per l’apertura “non rispetta i limiti posti dall’art. 6 del regolamento sale da gioco sulle distanze dal luoghi sensibili”. E’ una delle motivazioni con cui il Tar Campania – in sede cautelare – ha respinto la richiesta di sospensiva di una sala Vlt di Napoli. La sala – che voleva aprire i battenti in piazza Bagnoli – si era scagliata contro il Regolamento sul gioco adottato dal Capoluogo campano e contro il rigetto della domanda di apertura. Il Collegio ha però sottolineato che l’art. 50, comma 7, del Testo Unico sugli Enti Locali “affida al sindaco il potere di coordinare e riorganizzare sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito di eventuali criteri fìssati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”. E quindi che “con il Regolamento impugnato il consiglio comunale si è limitato a fissare un orario massimo, mentre il sindaco, con la successiva Ordinanza n. I del 4 aprile 2016, atto che non risulta essere stata impugnata dall’odierna ricorrente, ha disciplinato nel dettaglio il periodo temporale di esercizio”. rg/AGIMEG