Giochi, Tar Calabria respinge ricorso contro comunicazione antimafia: “Assenza di riabilitazione da misure di prevenzione”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria ha respinto, in quanto “infondato”, un ricorso contro la Prefettura di Reggio Calabria, sulla lesione dell’affidamento derivante dall’aver il Comune di Sinopoli autorizzato il ricorrente, con precedente provvedimento del giugno 2012, all’esercizio dell’attività di distribuzione e gestione per giochi consentiti di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.. Per il Tar “la comunicazione antimafia gravata si fonda sulla sottoposizione del ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. – con obbligo di soggiorno e cauzione di euro 500,00, per la durata di anni tre a far data dal 17 maggio 2002 – disposta dal Tribunale di Torino con decreto divenuto definitivo il 26 settembre 2002 (…). La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall’art. 67″, ma ” in assenza della riabilitazione, il divieto di cui all’art. 67 perdura, senza che abbia rilievo il lasso di tempo intercorso dall’esecuzione della misura di prevenzione”. Per questo motivo i giudici hanno respinto il ricorso “manifestamente infondato”. lp/AGIMEG