Gara giochi online, parere Consiglio di Stato: “Verifica dei requisiti e assegnazione della concessione non conforme alla natura ‘competitiva’ della procedura”

La gara per l’online non è conforme alla natura competitiva della procedura. Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sulla documentazione di gara per la procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016, a seguito della richiesta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli. Preliminarmente il CdS osserva che – secondo quanto esplicitamente disposto dalla norma primaria  – la procedura di affidamento disciplinata dalla documentazione di gara in oggetto deve consistere in una “procedura aperta, competitiva e non discriminatoria”. L’Articolo 1, comma 935 della Legge di Stabilità 2016 disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. In relazione al requisito della natura “aperta” della procedura, la Sezione rileva che l’Amministrazione “ha evidenziato di aver proceduto – tramite quanto disposto dal Paragrafo 3 (“Soggetti ammessi alla partecipazione”) delle “Regole amministrative” – a prevedere che la partecipazione alla procedura stessa risulti “aperta sia a operatori del settore del gioco che a società che vogliano iniziare a svolgere una attività in tale settore”. Sotto tale profilo, quindi, la Sezione non ha rilievi da formulare, atteso che le modalità di partecipazione alla procedura in esame individuate dall’Amministrazione appaiono conformi alla natura “aperta” della presente procedura selettiva. Analogamente la Sezione ritiene di non aver obiezioni da fare relativamente al rispetto del citato requisito della natura “non discriminatoria” della procedura di gara, atteso che detta procedura non sembra dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento in sede di valutazione delle offerte e che alla medesima possono partecipare anche i soggetti che svolgono la loro attività in uno degli Stati dello Spazio economico europeo”. Per quanto riguarda, invece, la natura “competitiva” della procedura, la Sezione deve rilevare che il Paragrafo 13 (“Verifica dei requisiti e assegnazione della concessione”) delle Regole amministrative in esame prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli “avvalendosi di un’apposita commissione di selezione, verifica l’esistenza della documentazione nonché il possesso dei requisiti richiesti e l’adempimento delle condizioni e degli oneri prescritti” dalla documentazione di gara e che le domande di partecipazione pervenute all’Amministrazione “saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza del numero di 120”. Orbene, a parere della Sezione, “la previsione di cui al predetto Paragrafo 13 – in mancanza, peraltro, di motivazioni esplicitate sul punto dall’Amministrazione – non appare conforme alla natura “competitiva” della procedura in esame, richiesta dalla disposizione primaria di riferimento. Conclusivamente, dovendosi ritenere che la procedura individuata dal Paragrafo 13 delle Regole amministrative possa porsi in contrasto con il principio di competitività della procedura in esame, sancito dalla disposizione primaria di riferimento in conformità con i principi enucleabili dalla vigente normativa, la Sezione ritiene necessario invitare l’Amministrazione stessa a superare – nell’ambito della discrezionalità ad essa riservata – la problematica testé rilevata, al fine di evitare ogni possibile contrasto tra la procedura di cui si converte ed i principi generali vigenti in materia. Infine, in relazione a quanto testé esposto, la Sezione ritiene opportuno evidenziare che il precitato Paragrafo 13 si limita a demandare la valutazione delle domande di partecipazione ad una “apposita commissione di selezione” senza, tuttavia, esplicitare i criteri e le modalità di selezione dei componenti di quest’ultima. Nell’ottica, quindi, di garantire non solo la necessaria competitività alla procedura in esame ma anche il suo svolgimento secondo il principio di trasparenza la Sezione invita altresì l’Amministrazione a colmare la succitata lacuna nei termini indicati al precedente periodo”. lp/AGIMEG