Giochi, CdS su consulente tecnico per distanziometro Bolzano: “Necessaria approfondita verifica del segmento di mercato delle sale gioco”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha respinto la richiesta di revoca delle ordinanze con cui è stata disposta la nomina del Prof. Cesare Pozzi quale CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per valutare l’effetto espulsivo del gioco a seguito dell’introduzione del distanziometro a Bolzano, in quanto “risulterebbe dimostrato come in realtà non vi sarebbe stato nessun effetto espulsivo (dagli ordinamenti della Provincia autonoma di Bolzano in materia di gioco), con conseguente inutilità di qualunque altro approfondimento istruttorio”. Per il CdS “l’istanza di revoca non può essere accolta. Il Collegio ribadisce infatti come ‒ a fronte del persistente contrasto tra le parti in ordine alla questione di fatto circa la sussistenza, o meno, di un concreto effetto espulsivo degli esercizi de quibus dall’intero territorio comunale di attuale ubicazione degli esercizi medesimi (o, addirittura, dall’intero territorio provinciale), e della rilevanza che tale questione assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale (peraltro, in tesi anche rilevabile d’ufficio) ‒ sia necessario, ai fini del decidere, una approfondita verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco, che soltanto la disposta consulenza tecnica può assicurare”. Il CdS aveva chiesto di verificare se “sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato e se, in particolare, sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale; se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioco in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori e, correlativamente, sull’attività d’impresa; quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda”. lp/AGIMEG