Giochi, Cassazione respinge ricorso: “Non c’è nesso di causalità tra l’essere ludopatici e commettere truffe assicurative”

Non c’è nesso tra essere malati di ludopatia ed essere avvezzi alle truffe assicurative. Con questa motivazione la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente proponeva false polizze assicurative e si faceva consegnare a titolo di premio le relative somme di denaro. Nella memoria difensiva si è appellato al fatto che la ludopatia è un disturbo “borderline della personalità riferibile all’incontenibile impulso al gioco d’azzardo al punto che tutte le somme provento dei reati in contestazione sono state da lui utilizzate per assecondare il vizio del gioco e non per altri scopi personali”. Se è vero che tra i disturbi della personalità, “che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di ‘infermità’, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa” di recente è stato incluso anche il gioco d’azzardo patologico, va ricordato che con una precedente sentenza la Cassazione “ha escluso che il vizio del gioco di azzardo potesse comportare la diminuente del vizio parziale di mente in relazione al reato di rapina commesso da persona continuamente compulsata dall’esigenza di trovare denaro per poter far fronte ai debiti derivanti dalle frequenti giocate”. Per i giudici “non è ravvisabile un nesso di causalità tra una spinta psicologica compulsiva in vista di una immediata occasione di gioco” ed i reati che gli vengono imputati. Infatti, “non tutto il denaro provento delle truffe è stato utilizzato dall’imputato per giocare immediatamente e le azioni delittuose poste in essere sono state realizzate mediante condotte caratterizzate da connotati incompatibili con la spiegazione patologica del movente”. dar/AGIMEG