Gara online, chiarimenti ADM: “Operatori potranno eseguire la confluenza dei conti di gioco tra la precedente e la nuova concessione”

“I candidati che detengano una concessione dell’esercizio dei giochi pubblici e intendano partecipare alla procedura per sostituire la loro attuale concessione con una più ampia
concessione potranno eseguire la confluenza dei conti di gioco tra la precedente e la nuova concessione”. E’ quanto chiariscono i Monopoli di Stato nel secondo fascicolo di risposte ai dubbi sollevati dagli operatori sul bando dell’online (verranno assegnate fino a 120 concessioni, dietro corrispettivo di 200mila euro ciascuna, il termine per presentare le offerte scade il 19 marzo alle ore 15), che sottolineano come “dopo la conclusione con esito positivo della procedura, una volta diventati aggiudicatari della concessione, potranno eseguire la confluenza dei conti di gioco tra la precedente e la nuova concessione e continuare con la nuova concessione l’attività già in essere in virtù delle autorizzazioni rilasciate alla precedente concessione”.
Relativamente a quanto richiesto dalla domanda di partecipazione per società di capitali e segnatamente: “idonea documentazione comprovante che il soggetto partecipante esercita l’attività di gestione e di raccolta dei giochi in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa stabile, con ammontare complessivo di ricavi degli ultimi due esercizi, chiusi antecedentemente la data di presentazione della domanda, non inferiore a Euro 1.500.000,00” ADM chiarisce che “i requisiti in parola possono essere comprovati rispettivamente mediante la produzione di copia della convenzione di concessione stipulata con ADM o attestazione rilasciata dall’Agenzia e mediante la produzione di bilanci. Per esercizio “chiuso alla data di presentazione della domanda” si intende l’esercizio con riferimento al quale sia già intervenuta l’approvazione del relativo bilancio da parte del competente organo amministrativo del soggetto interessato”.
I Monopoli ricordano inoltre che non è considerato operatore di gioco “una società che esercita l’attività di gestione di apparecchi da gioco, titolare di vari nulla osta rilasciati da ADM per la messa in esercizio di apparecchi ex art 110 tulps e che ha assunto la qualifica di terzo incaricato alla raccolta (gestore) mediante contratto con un concessionario di rete. Il soggetto richiedente non può essere considerato “operatore di gioco” ai fini della partecipazione alla procedura selettiva. Tuttavia può partecipare come non operatore di gioco”. Il fascicolo completo con tutte le risposte è disponibile al seguente link. lp/AGIMEG