Il Tar Lazio torna a difendere le fasce orarie di Roma Capitale

Il Tar Lazio torna a difendere le fasce orarie adottate da Roma Capitale per giocare alle slot, con quattro di sentenze che ricalcano sostanzialmente le pronunce già pubblicate a dicembre e gennaio. Al centro della vicenda c’è l’ordinanza dello scorso giugno con cui il Comune ha consentito di accendere le slot solo tra le 9 e le 12, e tra le 18 e le 23.
Nelle pronunce di oggi, il giudice richiama una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 e ribadisce che i Sindaci hanno il potere di adottare un simile provvedimento: “Il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” affermava la Suprema Corte. E ancora, “il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli Enti Locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”.
Il provvedimento di Roma Capitale, inoltre, è stato adottato al termine di un’adeguata istruttoria: “nelle premesse dell’ordinanza si dà contezza dei dati acquisiti, all’esito di un’attenta istruttoria da parte dell’Amministrazione capitolina. In particolare, la “nota acquisita al prot. QH9263/2018, ha fornito i dati tratti dal Sistema Informativo Regionale Dipendenze del Lazio presso i Ser.D (Servizi pubblici per le Dipendenze) delle ASL del Lazio relativi a persone in trattamento per problematiche relative al gioco d’azzardo patologico”. Tutto questo fa sì che i limiti adottati dal Comune siano anche proporzionati agli obiettivi conseguiti.
E il Tar afferma anche che l’ordinanza non sia in contrasto con l’accordo per il riordino del settore dei giochi che il Governo aveva siglato con Regioni e Enti Locali nel settembre 2017. “È necessario, sottolineare come non sia ancora stato adottato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indispensabile per recepire tale intesa” si legge infatti nella sentenza. ” Di qui, ne discende logicamente che l’Intesa in questione non possiede allo stato alcun valore cogente”. rg/AGIMEG