Distanziometro, Tar Liguria annulla la chiusura di una sala scommesse. Ma nulla da ridire sui cimiteri come luoghi sensibili

La legge sul gioco adottato dalla Regione Liguria riguarda solamente slot e vlot, ma non le agenzie di scommesse. E’in sostanza quanto afferma il Tar Liguria accogliendo – in parte – il ricorso di una sala scommesse contro l’ordine di chiusura adottato dal Comune di Chiavari. IL consiglio comunale aveva infatti adottato – a fine 2013 – una variante al piano regolatore che imponeva alle sale da gioco di rispettare una distanza di 300 metri da alcuni luoghi sensibili, tra cui lo stadio di calcio e il cimitero. Di qui l’ordine di chiusura imposto alla sala. Il giudice amministrativo ricorda che anche il Consiglio di Stato ha  giudicato le scommesse meno pericolose degli apparecchi, per una serie di ragioni. “La differenza tra le sale giochi dotate di strumenti elettronici (VLT) e i punti di mera raccolta delle scommesse”, ribadisce adesso il Tar, “è accettata in generale dalla normativa”: le vlt infatti sono “apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale”; le sale scommesse al contrario “offrono soltanto un luogo per la raccolta, appunto, delle scommesse”. Inoltre, secondo il Tar sia la legge della Regione Liguria del 2012, sia la variante al Piano Regolatore di Chiavari riguardano solamente gli apparecchi e non le scommesse. La legge regionale “è rubricata ‘disciplina delle sale da gioco’” e disciplina “l’esercizio delle sale da gioco dal gioco lecito nei luoghi aperti al pubblico”; la variante “regola espressamente e unicamente le attività di intrattenimento e svago (comunemente definite “sale giochi”, e in sostanza – conclude il giudice amministrativo – “non menziona con ciò le sale scommesse”. Accolto questo motivo di ricorso, il Collegio però respinge tutti gli altri. E in particolare non solleva alcuna critica alla decisione di includere anche i cimiteri tra i luoghi sensibili: “il tribunale amministrativo rileva soltanto che la norma regionale più volte citata abilita il comune a prevedere ulteriori luoghi dai quali si devono tener distanti i luoghi più pericolosi per i ludopatici, e che la disciplina locale ha incluso tra quelli considerati anche il luogo di pubblica sepoltura, dal che l’infondatezza del motivo”. lp/AGIMEG