Distanziometro, Consiglio di Stato conferma la chiusura di una sala di Venezia. Per il Comune il subingresso nella gestione è una nuova apertura

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto al richiesta di sospensiva avanzata da una sala da gioco contro il distanziometro adottato dal Comune di Venezia. La sala in questione – che offriva sia scommesse che apparecchi – era stata aperta prima dell’adozione del regolamento, aveva quindi potuto continuare a operare pur non essendo in regola con le distanze. Quando però nella gestione è subentrato un nuovo soggetto, il Comune ha negato l’autorizzazione. Il Consiglio di Stato adesso sottolinea che è “meritevole di approfondimento in diritto la questione interpretativa dell’art. 6 del Regolamento comunale” ovvero la norma che detta le distanze e i requisiti dei locali. Ma rileva che “le circostanze di fatto esposte nella memoria del Comune appellato sulla soluzione di continuità tra le gestioni della sala giochi inducono a ritenere, allo stato, insussistente il requisito del fumus boni iuris”. Specifica inoltre che il fatto che la sala sorga nei pressi di due scuole “priva di fumus boni iuris la censura concernente il difetto di ragionevolezza del Regolamento”. Nel ricorso, poche ore prima dell’udienza che si è svolta ieri, si è costituita in giudizio la Sisal, titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive di cui la sala ha la gestione. La concessionaria sostanzialmente intende sottolineare che la norma che consente alle attività preesistenti di continuare a operare ha come obiettivo quello di tutelare gli investimenti già effettuati. Se si considera una nuova attività anche il subentro nella gestione, tuttavia, si pregiudicano gli investimenti effettuati della compagnia che ha acquisito la concessione. Il Collegio non ha affrontato la questione nell’ordinanza. gr/AGIMEG