Distanze, Tar salva una sala di Anzola dell’Emilia. Associazione di promozione sociale non è luogo sensibile se ha sede in un immobile commerciale

La presenza di un’associazione di promozione sociale – legata alla Chiesa Apostolica – in un immobile che “ha una destinazione commerciale è illegittima e non può costituire motivo per inibire l’attività” di una sala da gioco. Lo afferma il Tar Emilia Romagna accogliendo il ricorso di un operatore contro il provvedimento di chiusura emesso dal Comune di Anzola dell’Emilia. In sostanza la sala si trovava a meno di 500 metri di distanza dalla sede dell’associazione, il Tar spiega tuttavia che il Codice del Terzo Settore tutela gli enti religiosi solo quando svolgono delle attività specifiche, “a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di tutto ciò non è stata offerta prova per cui si deve ritenere che la controinteressata non possa fruire delle agevolazioni sul piano edilizio previste per le associazioni di promozione sociale”. rg/AGIMEG