Distanze, Tar Puglia respinge la sospensiva a una sala Vlt di Lecce

Il Tar Lecce ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da una sala Vlt contro il provvedimento di chiusura. Il Comune di Lecce aveva adottato il provvedimento dopo aver costatato che l’esercizio di trovava a meno di 500 metri da alcune scuole, la sala nel ricorso ha sostenuto di dover beneficiare del regime derogatorio accordato alle attività già avviate al momento dell’entrata in vigore della Legge Regionale del 2013. Il Collegio ha tuttavia replicato che questo regime non si applica  “in quanto l’autorizzazione (personale) ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per la gestione del negozio di gioco sportivo e ippico in questione è stata rilasciata dalla Questura di Lecce al ricorrente solo nel 2016 (e, precisamente, in data 15.11.2016 per l’esercizio scommesse e in data 5.12.2016 per l’esercizio degli apparecchi ex art. 110, co.6, lett. b, T.U.L.P.S.), quindi dopo l’entrata in vigore della suddetta Legge Regionale”. Inoltre, le autorizzazioni del Questore sono state rilasciate “ai soli fini di Pubblica Sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di Legge Statale, Regionale o da regolamento comunale. In particolare, ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella Legge Regionale Puglia n. 43 del 13.12.2013”. lp/AGIMEG