Distanze, Tar Piemonte: elenco dei luoghi sensibili è tassativo, è un compromesso tra tutela salute e libertà impresa

L’elenco dei luoghi sensibili contenuto nella legge della Regione Piemonte – che impone il distanziometro alle sale da gioco – “ha carattere tassativo, perché rappresenta un punto di compromesso tra due interessi confliggenti di rango costituzionale, il diritto alla salute da un lato e la libertà di iniziativa economica dall’altro, di modo che non sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche”. Lo afferma il Tar Piemonte, accogliendo il ricorso di un bar di di Villanova Mondovì, cui il Comune aveva intimato di rimuovere le slot, dal momento che l’esercizio si trovava a una distanza inferiore ai 500 metri da un poliambulatorio privato. In sostanza, secondo il Comune il poliambulatorio doveva essere considerato come uno degli “ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario” di cui parla la legge regionale al fine del calcolo delle distanze. Per il giudice amministrativo, invece, “i poliambulatori privati non rientrano in nessuna delle due categorie”; e ancora “se il legislatore regionale avesse voluto includere tra i luoghi sensibili tutte le “strutture sanitarie”, pubbliche e private, avrebbe dovuto prevederlo, e invece non l’ha fatto”. Il Tar – richiamando una propria pronuncia del 2017 – sottolinea inoltre che “L’amministrazione comunale sembra in qualche modo confermare la debolezza della propria” quando sostiene che “il poliambulatorio sarebbe luogo sensibile ai fini dell’applicazione del distanziometro regionale dal momento che in esso si praticano, fra le altre, attività socio-sanitarie di natura psicologica e psicoterapica, evidentemente in favore di fasce di popolazione “sensibili” ai fini della prevenzione del gioco d’azzardo”. Per il giudice, questa interpretazione “si presta agevolmente al suo contrario, di modo che, seguendo la stessa logica, il poliambulatorio non sarebbe più luogo sensibile se in esso, per una mera contingenza, non si svolgessero attività riconducibili a queste specifiche tipologie”. Il Tar nella sentenza ricorda anche che la legge regionale consente ai comuni di includere altri luoghi sensibili nell’elenco, ma “soltanto per esigenze connesse all’”impatto degli insediamenti [sale giochi] sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica”. La tutela della salute tuttavia “è di competenza esclusiva della Regione, che può perseguirla con l’individuazione tassativa dei luoghi sensibili rispetto ai quali imporre il rispetto di distanze minime”. rg/AGIMEG