Distanze, Tar Marche: Se Comune e Regione fissano criteri di calcolo diversi, prevalgono quelli più stringenti

Se Comuni e Regioni adottano criteri diversi per calcolare le distanze dai luoghi sensibili, occorre utilizzare i parametri scelti dalla Regione se sono più restrittivi, quelli del Comune sono invece “in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore regionale”. Lo afferma il Tar Marche nella sentenza con cui respinge il ricorso intentato da una sala Vlt di Civitanova Marche. In sostanza, sia la sala attraverso un proprio perito, sia il Comune – attraverso il Servizio Strade – basandosi sulla distanza pedonale più breve, avevano accertato in un primo momento che l’esercizio fosse in regola con le distanze. La Questura, tuttavia, si era poi rifiutata di rilasciare la licenza di pubblica sicurezza, spiegando che se si utilizzava il criterio della distanza in linea d’aria, la sala non rispettava il distanziometro. Ora, lo stesso Comune ha approvato una delibera nell’agosto del 2018 stabilendo che per il calcolo delle distanze si dovesse utilizzare il percorso pedonale. Ma il Tar osserva questi criteri “introducono, in sostanza, degli elementi di misurazione non contemplati dal legislatore regionale”, quest’ultimo infatti ha optato per la distanza in linea d’aria. La legge regionale infatti stabilisce che “i Comuni concorrono alla realizzazione delle finalità indicate” dalla stessa legge, e riconosce loro i poteri di “adottare misure più restrittive”. Nel caso della sala, invece, “l’applicazione dei criteri elaborati dall’Ente locale si è tradotta in una misura di favore nei confronti della ricorrente, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore regionale”. rg/AGIMEG