Distanze, per il Tar Veneto si applicano anche alla sala preesistente che viene venduta

Il Tar Veneto ha respinto – con un decreto – la richiesta di sospendere le distanze adottate dalla città di Venezia. La vicenda ruota attorno alla cessione di un punto di gioco, il nuovo titolare ha provato a sostenere che l’esercizio fosse esentato dal rispetto delle distanze, in quanto già attivo.
‎Il Presidente della Terza Sezione ha tuttavia respinto la richiesta, richiamando delle precedenti pronunce dello stesso Tar Veneto. In quella sede i giudici amministrativi hanno riconosciuto che il Regolamento edilizio comunale “va interpretato nel senso che si applica in tutti i casi in cui – a prescindere dalla circostanza che vi sia stata o meno continuità nel gioco lecito – vi sia, successivamente al momento dell’entrata in vigore della predetta norma, un cambiamento della situazione giuridica o fattuale preesistente, e quindi anche nelle ipotesi in cui nel medesimo locale venga ad operare un soggetto diverso da quello precedentemente autorizzato, come appunto si è verificato nel caso di specie”. Il Presidente ha quindi fissato la camere di consiglio al 12 settembre, in quella sede la sala potrà riproporre la richiesta di sospensiva di fronte all’intero collegio. gr/AGIMEG