Distanze, Consiglio di Stato respinge ricorso di una sala di Macerata. Norme comunali che modificano quelle regionali vanno disapplicate

Vanno annullate le norme adottate da un Comune che “modificano” le leggi regionali sulle distanze dai luoghi sensibili. E’ uno dei passaggi di una sentenza con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso intentato da una sala da gioco contro il provvedimento con cui il Comune di Civitanova Marche ha negato l’autorizzazione a istallare delle vlt. L’operatore nel ricorso ha sostenuto che il Comune avesse effettuato una serie di misurazioni delle distanze, in alcuni casi rilevando che l’esercizio di trovava a più di 500 metri da un luogo sensibile. Queste misurazioni si basavano anche su una delibera della Giunta che appunto – rispetto alla legge regionale – introduceva dei criteri interpretativi per applicare il distanziometro. Ma per il Consiglio di Stato “Le prescrizioni risultanti dalla delibera di Giunta comunale, avendo un contenuto regolamentare innovativo rispetto alla disposizione regionale, andavano disapplicate, sebbene la delibera non fosse stata impugnata”. Corretto invece il conteggio dalla Questura – in base alla quale la sala non rispetta le distanze – che è “basato sul raggio di 500 mt (previsto dalla legge regionale, NdR), misurato su cartografie ufficiali”. L’operatore ha anche provato a far leva sul legittimo affidamento, visto che il Comune dapprima aveva dato un parere positivo sull’apertura della sala, e poi – a distanza di circa un anno, quando ormai gli investimenti per avviare l’esercizio erano stati fatti – aveva vietato l’istallazione delle vlt. Il Consiglio di Stato ammette che il Comune abbia avuto qualche mancanza “la lunghezza dell’istruttoria, i dubbi interpretativi e applicativi sorti e le contraddittorietà che hanno contrassegnato il procedimento” non rispondono “alle prerogative di una amministrazione pubblica efficiente”. Ma allo stesso tempo, “non legittimano, tuttavia, un esito diverso, favorevole alle richieste della ricorrente, alla luce degli accertamenti su cui si è fondato il provvedimento impugnato”. Respinti poi tutti i dubbi sulla costituzionalità del distanziometro, in particolare quelli sull’effetto espulsivo (il gioco viene vietato su oltre il 98% del territorio di Macerata). Ma per il Collegio ricorda che la Corte Costituzionale abbia “in più occasioni” legittimato le distanze. Queste restrizioni, infatti, sono “dirette al perseguimento di finalità, anzitutto, di carattere socio-sanitario e anche di finalità attinenti al “governo del territorio”, sotto i profili della salvaguardia del contesto urbano. I poteri in questione incidono, dunque, in netta prevalenza, in materie oggetto di potestà legislativa concorrente, nelle quali la Regione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale”.