Ctd: il Tribunale di Monza applica le sentenze Laezza e Gaiti e assolve con formula piena un centro Bet1128

La Cassazione in più occasioni ha precisato che per condannare per raccolta abusiva di scommesse un ctd che opera per conto di un bookmaker comunitario: “il giudice deve verificare se la società in questione possieda le necessarie autorizzazioni dell’altro Stato membro e le motivazioni dell’autorizzazione nazionale richiesta”. E’ quanto scrive il Tribunale di Monza assolvendo con formula piena – “perché il fatto non sussiste –  il titolare di un centro di Cologno Monzese collegato al bookmaker Bet1128. E questo perché “Non integra il reato” di raccolta non autorizzata, l’attività svolta dal centro, se il diniego della licenza è dovuto in sostanza “ad illegittima esclusione dai bandi”, o alla “mancata partecipazione a causa della non conformità” della gara all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia. “La sentenza di Monza è probabilmente la più esaustiva, anche se bisogna dire che solo negli ultimi dieci giorni abbiamo ottenuto altre cinque sentenze di assoluzione analoghe”. commenta ad Agimeg l’avvocato Vincenzo Scarano, legale di Bet1128. “Quello che emerge è che i tribunali di tutta Italia iniziano a recepire sia in sede di riesame (come hanno fatto in questi giorni i giudici di Santa Maria Capua Vetere, Napoli e Fermo) sia nei giudizi ordinari (come Milano, Crotone e appunto Monza) le valutazioni fatte dalla Cassazione sulla discriminazione indiretta subita dalla Bet1128”. Il Tribunale di Monza parte dalla sentenza Laezza con cui i giudici comunitari – nel gennaio 2016 – hanno censurato la clausola sulla cessione gratuita della rete contenuta nel bando Monti, pronuncia poi estesa alla Bet1128 con l’ordinanza Gaiti. E quindi fa propria la pronuncia con cui la Cassazione – lo scorso luglio, proprio prendendo in esame il caso di in centro Bet1128 – ha ribadito che il reato di raccolta non autorizzata “non è configurabile” nei casi dei centri che operano in un simile contesto “a causa della non conformità, del regime concessorio interno agli art. 49 e 56 TFUE, nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia”. E ancora, ha spiegato ancora la Cassazione in quella pronuncia “poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di concessione, eventuali irregolarità commesse nell’ambito  della procedura di rilascio di queste ultime vizierebbero anche quella volta  al rilascio dell’autorizzazione di polizia”. In sostanza quindi, i centri non possono essere ritenuti responsabili, visto che il rilascio dell’88 Tulps “presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’UE”. Il Tribunale di Monza, tornando quindi al caso del centro di Cologno Monzese, conclude che la decisione di non partecipare alla gara Monti, è dovuta essenzialmente al carattere discriminatorio di alcune clausole del bando. E richiama in proposito una consulenza tecnica che l’avv. Scarano ha depositato in giudizio: da un lato il valore degli investimenti per presentare un’offerta alla gara e di quelli da sostenere in caso di aggiudicazione della concessione; dall’altro i beni che si sarebbero dovuti cedere a titolo gratuito alla scadenza della concessione, sembrano “confermare il carattere discriminatorio del bando”. gr/AGIMEG