Ctd, Cassazione: solo la sanatoria ha effetto anche sui reati, la semplice comunicazione non ha alcun riflesso

Solo l’adesione alla sanatoria dei Ctd “è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato” di intermediazione nella raccolta di scommesse; “nessuna influenza ha, invece, sull’illecito penale” la comunicazione inoltrata all’ADM sulla base del comma 644 dell Stabilità 2015. Lo ribadisce la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso intentato dal titolare di un centro di Livorno. Il giudice ricorda infatti che il comma 644 “oltre a stabilir ulteriori obblighi e divieti specificamente sanzionati in via amministrativa, fa espressamente salva la norma penale nei confronti di coloro che non aderiscano al sistema di legalizzazione”, appunto la sanatoria. Il titolare ha provato a sostenere che il centro operasse come semplice internet point, in sostanza gli avventori avevano la possibilità di accedere al sito del bookmaker di riferimento e di utilizzare un proprio conto di gioco. La Cassazione ha però anche ricordato che lo stesso contratto stipulato con il bookmaker obbligava il titolare a chiedere il rilascio della licenza di pubblica sicurezza, questi invece non avrebbe mai presentato istanza per il Tulps. lp/AGIMEG