Corte dei Conti, De Dominicis, Procuratore regionale: “Vicenda slot grave da un punto di vista etico”

(Jamma) Una vicenda molto grave su un piano di etica civile. E’ il giudizio che il procuratore del Lazio della Corte dei Conti Angelo Raffaele De Dominicis esprime in merito alla vicenda delle penali ai concessionari di rete delle newslot. “La Procura Regionale aveva denunciato, in un atto di citazione del 2011, un rilevante danno erariale, pari a circa 89 miliardi di euro, in conseguenza della ritardata attivazione della rete telematica di controllo, all’omessa realizzazione dei previsti collegamenti, nonché all’inefficace funzionamento del sistema di gestione e di riscontro del gioco d’azzardo lecito e, quindi, all’impossibilità di verificare la conformità del gioco con le vincite in denaro e di impedire l’elusione del versamento dei diritti tributari cui deve ritenersi connesso lo sperpero delle risorse pubbliche impiegate per la predisposizione dei circuiti telematici e di controllo” spiega De Dominicis nel corso del suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, con una poderosa sentenza di oltre 130 pagine, nell’accogliere parzialmente la citazione questa P.R.L. ha condannato le società concessionarie, Bplus Giocolegale (845.000.000,00 euro), Cirsa Italia (120.000.000,00 euro), Sisal spa (245.000.000,00 euro), Lottomatica Videolot rete (100.000.000,00 euro), Gmatica srl (150.000.000,00 euro), Codere spa (115.000.000,00 euro), Hbg srl (200.000.000,00 euro), Gamenet spa (235.000.000,00 euro), Cogetech spa (255.000.000,00 euro), Snai spa (210.000.000,00 euro), nonché due funzionari del servizio di attivazione e conduzione della rete telematica A.A.M.S., rispettivamente, ad euro 4.826.250,00 ed euro 2.598.750,00.

Avverso la suddetta sentenza di condanna i soccombenti hanno interposto appello e, parimenti, quest’Ufficio di P.R.L. ha proposto impugnazione innanzi al giudice di secondo grado.

Secondo questa Procura le società concessionarie devono ritenersi responsabili, insieme con i dirigenti dell’A.A.M.S., di “aver causato l’inefficace funzionamento del servizio pubblico in argomento e, quindi, determinato lo sperpero delle risorse finanziarie impiegate, a vario tiolo, nella prevenzione e nel contrasto del gioco d’azzardo illegale”.

Il collegio giudicante ha constatato ed accertato con sentenza che “tale controllo sicuramente non c’è stato, almeno per il periodo, gennaio 2005 – gennaio 2007, interessato ai giudizi de quibus. Ma per quanto si è avuto modo di capire, le gravissime carenze nel sistema di gestione e controllo informatico sussistono tutt’ora”.

La sentenza ha verificato, altresì, che l’omissione di controllo ha praticamente vanificato il servizio pubblico affidato in concessione alle dieci società appellanti ed ha reso, altresì, impossibile “una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e di contrasto dell’uso illegale degli apparecchi e dei congegni da divertimento o intrattenimento, predisposto allo scopo di favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fiscale” (ex art. 22 della l.27.12.2002, n. 289).

Sussiste, dunque, ad avviso di questa Procura, il danno patrimoniale da disservizio, a causa dei maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate secondo i canoni di legalità, efficienza e produttività. In altri termini, il danno erariale deriva dall’inutilità delle risorse pubbliche impiegate per assicurare il controllo pubblico sul gioco condotto con apparecchi di videopoker e con vincite in denaro.

Il Collegio, invece, ha ritenuto di riparametrare la dimensione economica del risarcimento del danno lamentato, rapportandolo unicamente al c.d. aggio del concessionario, ossia al costo netto del servizio, obliterando completamente di quantificare anche la percentuale di danno riferita “allo spreco di personale ed alle risorse economiche non utilizzate in base agli indicati canoni di legalità, efficienza e produttività”.

Il mancato controllo pubblico sul gioco con vincite in denaro mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.PS. e s.m.i. lede, infatti, un interesse essenziale per uno Stato di diritto: quello alla legalità e liceità della sua azione.

Il controllo telematico previsto dal legislatore mirava ad evitare che lo Stato venisse coinvolto in tale palese contraddizione: consentire il gioco d’azzardo senza controllare i flussi economici e senza ricevere il relativo prelievo tributario.

Ma proprio i criteri contenuti nelle clausole penali consentono di determinare correttamente ed in materia completa il danno patrimoniale da disservizio che “inerisce non solo alla ingiustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno, ma a tutti i maggioricosti dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate secondo gli indicati canoni di legalità, efficienza e produttività”.

In un’intervista autorizzata quel “valoroso P.M.” ebbe ad affermare che <<il problema che il giudice dovrà valutare è il valore della legalità in Italia>>, dopo che nel 2004 il governo dell’epoca aveva deciso di legalizzare il settore dei vecchi videopoker.

Oggi la pubblica opinione si chiede ancora se sia stato giusto che per mesi e mesi i dieci concessionari del gioco d’azzardo lecito non abbiano collegato le proprie slot machine al circuito telematico di controllo, evadendo così il fisco ed addossando all’erario il costo degli apparati di controllo che non hanno funzionato per motivi rimasti ancora oscuri.

Secondo il Ministro dell’Interno il gioco d’azzardo ha effetti devastanti sulle coscienze, perché alimenta lo strozzinaggio ed agevola l’ingresso delle mafie nel circuito legale dei giochi consentiti (intervista al quotidiano “Avvenire” del 4 aprile 2012).

La pubblicità del gioco e delle scommesse consentite, pubblicità diffusa anche sui canali della televisione pubblica, fa vittime tra gli strati più poveri della popolazione, tra cui molte persone anziane comprese donne in difficoltà economiche, e tra i giovani senza lavoro costretti a fare ricorso alle “lusinghe” della malavita organizzata.

Sembrano mostrarsi, perciò, particolarmente appropriate e tempestive le norme in materia di usura e di estorsione nei casi di sovraindebitamento, come approvate con la recente legge 27 gennaio 2012 n. 3. Occorrerebbe, però, assumere decisioni più appropriate e di effettivo contrasto alla illegalità diffusa, che trova nella “malattia” del gioco d’azzardo il brodo di coltura per espandersi in danno dei più deboli” conclude.mm/AGIMEG