Consiglio di Stato respinge i ricorsi Global Starnet sulle penali Vlt

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi intentati dalla Global Starnet – all’epoca BPlus – contro le penali per il mancato funzionamento di una videolottery. La vicenda risale al 2011, in sostanza un terminale di gioco non ha risposto – in più occasioni – a due diversi messaggi di verifica inviati dal sistema centrale di controllo, e alla fine l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha erogato sanzioni per circa 500mila euro. Nel corso del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per appurare se effettivamente il sistema di controllo avesse inviato le interrogazioni cui poi la vlt non aveva dato risposta. Dai semplici tabulati, tuttavia, il perito non aveva potuto sciogliere il nodo, il Collegio lo aveva quindi autorizzato a recarsi presso le sedi dei Monopoli e della Sogei per reperire le necessarie informazioni.
La compagnia ha prima di tutto provato a censurare questo iter, sostanzialmente il perito avrebbe infatti introdotto in giudizio nuove prove. Ma per il Collegio è tutto in regola: “contrariamente a quanto rappresentato dalla parte appellante, l’art. 104, comma 2, cit. consente certamente la produzione di nuovi mezzi di prova e il deposito di nuovi documenti, qualora ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa” si legge ella sentenza. Inoltre, i giudici sottolineano che è stata la stessa parte concessionaria a chiedere di verificare se c’erano prove del suo inadempimento; e ancora “l’integrazione documentale non ha, inoltre, leso alcun diritto processuale delle parti, giacché entrambe sono state poste nella condizione di contraddire in modo pieno”.
La CTU ha appurato – come “più probabile che non” – che il terminale di gioco non ha risposto alle interrogazioni del sistema di controllo
I giudici, inoltre, hanno respinto la richiesta di ridurre in va equitativa l’ammontare delle penali. “La discrezionalità nella quantificazione della sanzione concretamente irrogata non è sindacabile dal giudice amministrativo (né, parimenti, equitativamente riducibile), laddove congruamente motivata rispetto al fatto commesso (nella specie, si è trattato di plurime violazioni per un ampio lasso di tempo, sicché non possono trovare accoglimento nemmeno il quinto e il sesto motivo di appello, palesandosi anzi -la sanzione- proporzionata ed equa)”. gr/AGIMEG