Consiglio di Stato: per le sale vlt oltre alla licenza del Questore, serve l’autorizzazione del Comune

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha bocciato la richiesta di una sala Vlt di San Martino Siccomario (Pavia) contro il divieto di proseguire l’attività imposto dal Comune. Lo scontro tra la sala e il Comune risale al 2010, e inizialmente l’esercizio aveva ottenuto ragione. All’epoca infatti l’Amministrazione locale aveva respinto la richiesta di apertura dal momento che – con un Regolamento Comunale del 2010 – aveva fissato un tetto massimo al numero di sale. Il provvedimento era stato però bocciato dal Tar Lombardia con una sentenza del maggio 2011 poi passata in giudicato. La sala ha così chiesto la licenza di pubblica sicurezza al Questore di Pavia, che ha poi trasmesso al Comune  di San Martino insieme alla denuncia di inizio attività. Nel 2017, la Polizia Municipale ha effettuato un controllo nella sala e l’Amministrazione locale ne ha quindi disposto la chiusura dal momento che l’esercizio non aveva ottenuto la licenza comunale prevista dallo stesso Regolamento  del 2010. Di qui il nuovo ricorso.

Il Tar Lombardia, con una sentenza del marzo scorso, ha accolto la posizione del Comune, riconoscendo che la sala avrebbe dovuto ottenere le due licenze. “Per giurisprudenza pacifica” si legge nella sentenza, “ai fini dell’installazione degli apparecchi VLT all’interno di una sala pubblica per giochi, sono sempre necessarie sia la licenza di polizia rilasciata dal Questore, a norma dell’art. 88 Tulps, avuto riguardo alla verifica dei requisiti morali del richiedente e della situazione di ordine pubblico, che l’autorizzazione del Comune dove l’attività dovrà essere svolta, al quale compete, ai sensi del art. 86 Tulps, l’apprezzamento di profili di interesse pubblico, fra cui l’esigenza di tutelare e preservare la qualità ambientale, nonché la peculiarità e tipicità del tessuto urbano al cui interno la sala-giochi si colloca, e la tutela del consumatore rispetto alla cd. ludopatia”. Non equivale a un’autorizzazione inoltre la Dia che la sala ha inviato nel 2011: “La segnalazione prevista da detto articolo può infatti sostituirsi all’atto amministrativo solo nel caso in cui il suo rilascio “dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge, o da atti amministrativi a contenuto generale”. Invece, “Nel caso di specie, l’Amministrazione Comunale esercita il potere di inibizione delle attività di gioco per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, oltreché la salute (…), ed in particolare, al fine di scongiurare il rischio di dipendenza, non potendo pertanto risolvendosi in un mero “accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge”.

Il Consiglio di Stato adesso conferma l’impostazione del Tar, riconoscendo che “è stato correttamente rilevato il mancato rilascio dell’autorizzazione comunale”. L’autorizzazione  rilasciata dal Questore vale “esclusivamente ai soli fini di pubblica sicurezza”, e “non costituisce titolo che legittima l’attività sotto il profilo commerciale, quanto piuttosto provvedimento reso ai soli fini del controllo sulle qualità soggettive del titolare”. gr/AGIMEG