Consiglio di Stato: Non si può disapplicare un distanziometro solo perché espelle il gioco

“L’ipotizzata inesistenza di spazi praticabili o appetibili per una diversa localizzazione della sala giochi (…) non può condurre al paradosso della negazione del precetto di legge”. Lo afferma la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nell’ordinanza con cui ha respinto la richiesta di una sala di sospendere il distanziometro adottato dal Comune di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena). Lo stesso Collegio ricorda che già a luglio – allora al centro del ricorso c’era il distanziometro di Castelnovo ne’ Monti – si era pronunciato negli stessi termini. E ancora ricorda che l’interesse di “tutela della salute pubblica e di prevenzione della ludopatia” prevale su quello privato delle sale da gioco, e non ha importanza il fatto che “per rispettare la distanza dai luoghi sensibili, il ricorrente sia costretto a spostarsi in una zona periferica del territorio comunale”. La questione torna adesso al Tar Emilia per l’udienza di merito. rg/AGIMEG