Consiglio di Stato difende le norme antigioco di Marostica

Il diritto di iniziativa economica “non è stato irragionevolmente limitato”, e manca una prova convincente che vi sarebbe un “nesso di diretta causalità tra la contestata riduzione dell’orario e la diminuzione, fino al limite della non convenienza economica, dell’attività di gioco gestita”. Lo scrive la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, respingendo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tentato da una sala da gioco contro distanziometro e fasce orarie adottati dal Comune di Marostica, in provincia di Vicenza. Secondo il giudice, inoltre, il Comune dettando delle norme sui giochi non ha esercitato un potere riservato agli organi centrali. “La disciplina degli orari delle sale da gioco è, infatti, volta a tutelare in via primaria la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme. Pertanto, il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela della concorrenza, atteso che la competenza del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive attribuzioni operano su piani diversi”. Respinte anche le censure sull’istruttoria e sull’illogicità dei limiti orari. Sul primo punto il Comune ha richiamato una ricerca condotta dalla ASL: “Il fatto di avvalersi di studi condotti dall’Ente localmente deputato alla tutela della salute della popolazione non configura per ciò solo un difetto di istruttoria, atteso che la raccolta dei dati sulla ludopatia richiede competenze specialistiche che un Comune, specie quelli privi di uffici a ciò deputati, può non essere in grado di esprimere”. Sul secondo invece, la scelta di lo stop in due periodi è un “accorgimento regolatorio che disincentiva soprattutto le fasce più giovani, e quindi più deboli, di utenti e, sotto questo profilo, detta limitazione supera il test di proporzionalità”. lp/AGIMEG