Consiglio di Stato conferma sentenza Tar Piemonte su limiti orari slot: “Misura proporzionata per contrastare ludopatia”

“La limitazione oraria” di funzionamento delle slot è “proporzionata perché comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso di una sala slot contro il Comune di Domodossola per la riforma della sentenza del Tar Piemonte (Sezione Seconda) concernente l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Domodossola recante “Approvazione del regolamento comunale per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento e da gioco”. Con delibera 29 novembre 2016, il Comune di Domodossola ha stabilito che le slot possono essere accese solamente dalle ore 14 alle ore 18 e dalle ore 20 alle ore 24. Per il CdS “il ragionamento svolto dal giudice di primo grado è condivisibile; le misure previste dal legislatore regionale e attuate dal regolamento comunale rientrano nei limiti consentiti al legittimo affidamento maturato dai privati. È da aggiungere solamente che l’autorizzazione del Questore (prevista dagli artt. 86 e 88 TULPS), ottenuta dall’esercente prima di intraprendere la sua attività è posta a tutela di interessi diversi da quello della salute pubblica, quale, in particolare, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, essendo diretta a prevenire la commissione di reati, onde non può rilevare in relazione a provvedimenti – come le disposizioni limitative degli orari di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi – poste a tutela di interessi diversi quali, come ampiamente chiarito, la salute pubblica”. Ne consegue che “nella decisione assunta dal Comune di Domodossola, di limitare l’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi di gioco, ricorre la predetta relazione: se la premessa è quella di voler contrastare il fenomeno della ludopatia è coerente con essa la decisione di limitare l’offerta (sia pure temporale) di gioco (…). Ritiene il Collegio che la limitazione oraria stabilita dal Comune di Domodossola sia proporzionata perché comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio (dalle ore 10 alle 24), che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi prevalentemente nel periodo mattutino. La ragione è comprensibile: si inducono i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l’inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco”. In conclusione “l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata”. cr/AGIMEG