Cassazione: inutile sequestrare monitor e denaro a un Ctd, non servono per ricostruire il reato

Il decreto di sequestro probatorio, “anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, dovendosi escludere la sussistenza di una sorta di “obbligatorietà” del sequestro del corpo di reato tale da esonerare dall’obbligo di motivazione”. Lo ricorda la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un centro trasmissione dati, e annullando il sequestro probatorio – di computer, monitor, stampanti, denaro e altri beni rinvenuti nell’esercizio – disposto dal pubblico ministero di Catania nell’ottobre 2017. L’accusa cui dovrà rispondere il titolare del centro è quella di “raccolta abusiva di giocate mediante contigioco intestati a soggetti di comodo diversi dagli effettivi scommettitori”, l’uomo tuttavia con il ricorso non ha contestato “l’esistenza del fumus commissi delícti”, bensì le finalità perseguite con il sequestro. E la Cassazione si è concentrata sul fatto che il provvedimento avesse riguardato anche beni come i monitor la carta da stampante, sostanzialmente affermando che la loro funzione fosse evidente e che nulla potessero aggiungere per ricostruire il reato. Nel decreto di sequestro infatti si parlava di “esigenze probatorie connesse anche al futuro dibattimento”, e della necessità di effettuare “accertamenti volti a verificare le modalità di commissione del reato”. Ma per la Cassazione questi “futuri accertamenti tecnici, quale che ne sia la natura, risultano in ogni caso privi di utilità, essendo evidente la consistenza e la funzione di oggetti quali monitor e carta da stampante, dalla cui ulteriore analisi non può desumersi nessuna nuova informazione circa le modalità di esecuzione del reato”. rg/AGIMEG