Cassazione: Fino al 2008 il Preu evaso deve pagarlo il concessionario, se non si sa chi ha manomesso le slot

“Occorre preliminarmente sgomberare il campo da un esplicito equivoco in cui è incorso il giudice d’appello in esordio di motivazione, ossia che il prelievo erariale unico (PREU) e il “maggior” prelievo erariale unico costituiscano entità distinte ed autonome”. Parte da questo presupposto la Quinta Sezione Civile dalla Corte di Cassazione, il nodo della questione è ancora chi debba versare il prelievo erariale unico, quando le slot sono state manomesse per trasmettere dati fasulli sulle giocate accettate. La vicenda risale al 2008, e la Cassazione – facendo riferimento alla normativa vigente all’epoca – sottolinea che nel caso in cui non sia possibile individuare il soggetto che ha alterato le slot, i Monopoli possano chiedere il pagamento del prelievo al concessionario di rete. Questi importi “sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciate il nulla osta”. E la Cassazione spiega: “La ratio che risulta sottesa riflette, invero, la particolare posizione assegnata al concessionario di rete, il quale, anche per i requisiti di cui deve essere in possesso e delle licenze di cui deve essere titolare (…), è il diretto referente per l’Amministrazione ed ha il controllo giuridico degli apparecchi per il gioco lecito per i quali ha ricevuto il nulla osta, sicché egli assume anche una posizione di controllo sulla corretta immissione e sul lecito utilizzo dei macchinari stessi, fonte di obblighi (in vigilando od anche in eligendo) sulla concreta individuazione dei gestori ed esercenti e sulla corretta funzionalità delle apparecchiature”. Tuttavia, nel 2009 – quindi successivamente al caso in questione – la norma è stata modificata, e il Legislatore ha previsto che il prelievo evaso venga chiesto in via principale a chi manomesso le macchine. Quando questo non venga individuato, sono responsabili in solido il soggetto che ha istallato le slot; il possessore o detentore degli apparecchi e congegni; l’esercente; e il concessionario. Questa norma tuttavia non può essere applicata retroattivamente. Nel caso in questione, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e ha annullato la precedente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia: la CTR “non ha applicato la norma nella formulazione vigente ratione temporís e, anzi, ha applicato una inammissibile e ingiustificata commistione dei testi via via modificati”. rg/AGIMEG